MUTUI: SIGLATO ACCORDO TRA ABI E ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI
Tutte le Associazioni dei consumatori hanno sottoscritto l'intesa che introduce anche delle clausole di salvaguardia. Al via un comitato congiunto per il monitoraggio. Per Faissola si tratta di un "accordo di grande rilevanza strategica"
È stato raggiunto oggi a Roma l'accordo tra l'ABI e tutte le Associazioni dei consumatori, rappresentative a livello nazionale e riconosciute nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, sulla determinazione del livello delle misure massime per l'estinzione dei mutui in essere, come previsto dalla legge sulle iberalizzazioni recentemente approvata.
Il Presidente dell'ABI, Corrado Faissola, ha espresso "grande soddisfazione per il raggiungimento di un accordo di grande rilevanza strategica per i rapporti tra ABI e Associazioni dei consumatori. È il segno di un significativo avvicinamento del settore bancario al sistema dei rappresentanti dei consumatori. Siamo certi che questo percorso troverà ulteriori evoluzioni e applicazioni nel futuro". "È un'intesa di grande importanza - ha aggiunto il Direttore generale, Giuseppe Zadra - che ha visto l'unanimità delle Associazioni dei consumatori, riuscendo a soddisfare con equilibrio le esigenze dei risparmiatori e delle imprese bancarie. È estremamente positivo essere riusciti tutti insieme a chiudere con successo un negoziato che era alla base dell'attuazione di una legge".
In dettaglio la misura massima per l'estinzione sarà:
per i contratti di mutuo a tasso variabile
- 0,50 punti percentuali
- 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001
- 0,50 punti percentuali
- 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000
- 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo
- 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
L'accordo determina anche l'introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite con l'intesa. In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, l'ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali.
Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali;
sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali.
Per i contratti di mutuo a tasso misto (quelli con una tipologia di tasso che varia dal fisso al variabile o viceversa) sono state trovate delle soluzioni specifiche che fanno corrispondere le misure della
commissione rispettivamente ai mutui a tasso fisso o variabile.
Le parti si sono impegnate a costituire un Comitato che si riunirà trimestralmente e sarà composto da rispettivi rappresentanti con l'incarico di monitorare l'applicazione dell'accordo. Tale Comitato - alla
luce di quanto accaduto nel primo anno di applicazione - potrà valutare lo stato complessivo di attuazione dell'intesa.
Roma, Palazzo Altieri, 2 maggio 2007
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